Art. 3.

      1. Dopo il comma 3 dell'articolo 74 del citato testo unico di cui al decreto legislativo

 

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18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

      «3-bis. Ciascun candidato alla carica di presidente della provincia deve altresì presentare una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, comprovante l'insussistenza delle cause di ineleggibilità di cui all'articolo 60 del presente testo unico».